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REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1938, n. 1201

Abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato. (038U1201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/1938.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1938, n. 2214 (in G.U. 09/03/1939, n.57).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-8-1938 al: 8-3-1939
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ridurre i vincoli attualmente esistenti per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per contrarre matrimonio:

i sottufficiali in servizio continuativo e i militari di truppa in servizio del Regio esercito (compresi quelli dell'arma dei Reali carabinieri), i sottufficiali e militari di truppa in servizio della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza debbono ottenerne autorizzazione dal Ministro competente o dalle autorità militari da lui delegate;

i militari del Corpo Reale equipaggi marittimi e i sottufficiali della Regia marina in servizio debbono avere il permesso del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi. L'autorizzazione o il permesso predetti possono, però, essere concessi ai militari di leva soltanto in casi di eccezionale gravità.

I sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza non possono tuttavia contrarre matrimonio prima del raggiungimento del limite minimo di età di anni ventotto.