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REGIO DECRETO-LEGGE 11 aprile 1938, n. 1183

Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604. (038U1183)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/1938.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 1939, n. 485 (in G.U. 22/03/1939, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-8-1938 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Visto il R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418, che apporta modificazioni alle disposizioni tributarie sulle concessioni governative;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni ed aggiunte alle norme vigenti sulla pesca;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1



All'art. 4 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è aggiunto il seguente comma:

«È data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle comunicazioni, sentita la locale Commissione per la pesca, di stabilire, limitatamente al litorale delle provincie ex austriache, che la pesca su determinati tratti del litorale, sino ad un miglio dalla costa, sia riservata ai rivieraschi».

L'art. 5 del detto testo unico è sostituito dal seguente:

«Il Ministero per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la Commissione locale di pesca ed il Comitato permanente per la pesca, ha facoltà di stabilire, anche limitatamente a determinate località, il divieto di pesca, di commercio e di trasporto di pesci e di altri animali acquatici, destinati al consumo, che non raggiungano determinate dimensioni.

«La pesca del pesce novello allo stato vivo, destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti, nonché il commercio ed il trasporto del medesimo, non possono essere esercitati se non in base a particolare autorizzazione del Prefetto per le acque dolci e delle Capitanerie di porto per le acque marittime, secondo le istruzioni che potranno essere impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

Fino all'emanazione delle norme ministeriali di cui al 1° comma continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni in materia.

Al 1° comma dell'art. 6 del testo unico medesimo alle parole: «materie esplodenti», sono aggiunte quelle «nonché con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione o di stordimento».