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REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938, n. 1150

Norme per il credito edilizio teatrale. (038U1150)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 gennaio 1939, n. 466 (in G.U. 18/03/1939, n.66).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-8-1938 al: 10-6-1940
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1142;
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938-XVI, numero 141, e recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di predisporre condizioni di favore per il miglioramento e lo sviluppo dell'edilizia teatrale da parte dei Comuni e di disporre speciali provvidenze per l'attrezzatura dei teatri di masse e per la gestione di teatri;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del Lavoro è autorizzata a concedere, fino al 31 dicembre 1942, mutui non oltre la complessiva somma di lire 75.000.000 a favore di Comuni che intendano costruire o rinnovare stabili adibiti ad uso di teatri, uniformandosi alle direttive del Ministero della cultura popolare per la diffusione e l'incremento degli spettacoli teatrali.

Per tutte le conseguenti operazioni, la Sezione predetta terrà una speciale gestione, separata e distinta dalla propria.