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REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1938, n. 1094

Agevolazioni tributarie per i fabbricati di nuova costruzione e per quelli migliorati. (038U1094)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 gennaio 1939, n. 35 (in G.U. 01/02/1939, n.26).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-8-1938 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati;
Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, portante l'approvazione di provvedimenti finanziari;
Vista la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, concernente provvedimenti per le nuove costruzioni;
Vista la legge 23 giugno 1930-VIII, n. 899, concernente provvedimenti per la costruzione delle autorimesse;
Visto il R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, che approva il testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette;
Vista la legge 5 giugno 1933-XI, n. 665, riguardante provvedimenti in materia di terremoti;
Vista la legge 7 giugno 1937-XV, n. 1208, che proroga al 31 dicembre 1937-XVI il termine per ultimare le costruzioni di fabbricati fruenti dell'esenzione venticinquennale;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di concedere nuove agevolazioni tributarie per l'incremento delle nuove costruzioni e per miglioramento di quelle esistenti;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I fabbricati contemplati dagli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1928, n. 1780, nonché dall'articolo unico della legge 23 giugno 1930, n. 899, la cui costruzione o ricostruzione sia stata iniziata alla data del 1° dicembre 1936 e denunziata al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il termine perentorio del 25 febbraio 1937, ai sensi dell'articolo unico del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2293, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1208, potranno fruire dell'esenzione venticinquennale dall'imposta e dalle relative sovrimposte anche se ultimati dopo il 31 dicembre 1937, ma entro il 31 dicembre 1938, ferma restando, ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza dell'esenzione stessa dal 1° gennaio, 1938.