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REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1938, n. 908

Modificazioni al trattamento di previdenza a favore del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo. (038U0908)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 19 gennaio 1939, n. 264 (in G.U. 24/02/1939, n.46).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-7-1938 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 316 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento di previdenza a favore del personale delle gestioni appaltate delle imposte di consumo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al fondo di previdenza, istituito ai sensi dell'art. 316 del regolamento approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138, è iscritto il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo che non sia di nomina comunale.

Il fondo ha lo scopo di provvedere a pensioni ed indennità in caso di invalidità o per anzianità di servizio, ad un trattamento di previdenza in caso di morte, ed al pagamento delle indennità di anzianità di servizio, previste dal penultimo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e dai contratti collettivi di lavoro.