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REGIO DECRETO-LEGGE 14 marzo 1938, n. 882

Aggiornamento delle disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato. (038U0882)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 aprile 1938, n. 2229 (in G.U. 17/03/1939, n. 65).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-7-1937 al: 28-4-1945
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, relativo all'aggiornamento delle disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato, convertito in legge con la legge 1° febbraio 1937-XV, n. 455; e successive modificazioni;
Visto l'articolo 25 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che sopprime l'istituto della costituzione della rendita dotale per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'aggiornamento delle disposizioni relative al matrimonio degli ufficiali stessi;
Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'Africa italiana, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e per le foreste, per i lavori pubblici e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della edilizia nazionale forestale, della Milizia portuaria, della Milizia nazionale della strada e del corpo della polizia coloniale in servizio permanente effettivo, in disponibilità, in aspettativa o sospesi dall'impiego, nonché gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario non possono contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto il Regio assentimento.

Del pari non possono contrarre matrimonio senza prima avere ottenuto il Regio assentimento, gli ufficiali del Regio esercito e della Regia guardia di finanza fuori quadro e gli ufficiali della Regia marina a disposizione.