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REGIO DECRETO 3 giugno 1938, n. 850

Abrogazione e sostituzione dell'art. 4 del R. decreto 12 dicembre 1929, n. 2289, relativo alle indennità di trasferimento per gli ufficiali della Regia marina, i militari del C.R.E.M. e loro famiglie. (038U0850)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-7-1938 al: 1-11-1951
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 12 dicembre 1929, n. 2289, che stabilisce le indennità di trasferimento per gli ufficiali della Regia marina ed i militari del C.R.E.M. e loro famiglie;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 4 del R. decreto 12 dicembre 1929, n. 2289, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Gli ufficiali ed i sottufficiali della Regia marina che lasciano una destinazione di servizio a terra per raggiungerne un'altra di imbarco, hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale e di bagaglio per i membri della famiglia dal luogo della precedente destinazione di servizio a terra a quello della precaria residenza fissata durante il periodo di imbarco del capo famiglia sempre che col trasferimento dei membri della famiglia sia effettuato anche il trasporto delle masserizie di cui al precedente art. 3.

Il rimborso delle anzidette spese compete anche per il trasferimento della famiglia dal luogo della precaria residenza a quello della nuova destinazione a terra del capo famiglia dopo lo sbarco.

Eventuali cambiamenti della residenza precaria, durante il periodo di imbarco del capo famiglia, ancorché si tratti di consecutivi imbarchi su navi diverse, non danno diritto a rimborsi di sorta.

Gli ufficiali ed i sottufficiali della Regia marina residenti nel Regno hanno, però, diritto al trattamento previsto nel 1° e nel 2° comma del presente articolo sempre che la residenza precaria della loro famiglia, durante il periodo del loro imbarco, sia fissata entro la circoscrizione territoriale di una provincia del Regno nella quale esista una sede di Comando in capo di dipartimento marittimo o di Comando militare marittimo autonomo o di Comando militare marittimo o di Comando di marina.

Il compenso fisso di cui al precedente art. 2 è corrisposto soltanto per i giorni di viaggio occorrenti a raggiungere, per la via più breve, le destinazioni di cui al 1° ed al 2° comma del presente articolo».