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LEGGE 10 maggio 1938, n. 745

Ordinamento dei Monti di credito su pegno. (038U0745)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 2-7-1938
al: 31-12-1993
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli Enti che si propongono come attivita' fondamentale di concedere
prestiti di importo anche minimo, a miti condizioni, con garanzia  di
pegno su cose mobili per loro natura, assumono  la  denominazione  di
"Monti di credito su pegno". 
 
  Essi sono distinti in due categorie. 
 
  Appartengono alla prima categoria i Monti di credito su  pegno  che
abbiano un rilevante ammontare di depositi fruttiferi. 
 
  Il riconoscimento dell'appartenenza alla prima categoria  ha  luogo
con  decreto  del  Capo   del   Governo,   su   proposta   del   capo
dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e  per  l'esercizio  del
credito, da pubblicarsi nella Gazzetta  Ufficiale  del  Regno.  Nelle
stesse forme disposto che l'Ente  cessi  di  appartenere  alla  prima
categoria quando sia  venuto  meno  il  requisito  di  cui  al  comma
precedente. 
 
  I Monti di credito su pegno di prima categoria sono regolati  dalle
disposizioni del testo unico approvato  con.  R.  decreto  25  aprile
1929-VII, n. 967, e dal R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400. 
 
  Quelli di seconda categoria, che vengono appresso indicati  con  la
denominazione di «Monti»,  sono  regolati  dalle  disposizioni  della
presente legge e dal R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.