stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 aprile 1938, n. 612

Istituzione dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali. (038U0612)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-6-1938 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



È costituito in Roma, sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, un Ente morale denominato: «Ente nazionale fascista per la protezione degli animali». Esso è autorizzato a fregiarsi del Fascio Littorio.

Le norme per l'ordinamento del nuovo Ente saranno emanate ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.