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REGIO DECRETO 14 marzo 1938, n. 596

Testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. (038U0596)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 14-6-1938
al: 18-1-1965
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  sul  reclutamento  degli
ufficiali del Regio esercito,  approvato  con  R.  decreto  21  marzo
1929-VII, n. 629, e successive modificazioni; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  6  maggio  1935-XIII,  n.  664,   che
istituisce il grado di aspirante ufficiale di complemento  del  Regio
esercito, convertito in legge con la legge 23 dicembre  1935-XIV,  n.
2333; 
 
  Visto l'art. 10 del R.  decreto-legge  7  agosto  1936-XIV,  numero
1710, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV,  n.  413,
col quale il Governo del Re e' autorizzato a raccogliere e coordinare
in testo unico le  disposizioni  contenute  nelle  leggi  generali  e
speciali  riguardanti  il  reclutamento  degli  ufficiali  del  Regio
esercito,  a   introdurre   nelle   leggi   predette   le   opportune
modificazioni, nonche' a emanare ogni altra norma di integrazione, di
complemento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di  concerto  col
Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E'  approvato  l'unito   testo   unico   delle   disposizioni   sul
reclutamento degli ufficiali  del  Regio  esercito,  visto,  d'ordine
Nostro, dal Ministro per la guerra e dal Ministro per le finanze. 
 
  Sono abrogati il testo unico approvato  con  R.  decreto  21  marzo
1929-VII, n. 629, le successive modificazioni e tutte le disposizioni
incompatibili con quelle contenute nel testo unico unito. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 14 marzo 1938 - Anno XVI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                 MUSSOLINI - DI REVEL 
 
  Visto, il Guardasigilli: SOLMI. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1938 - Anno XVI 
 
  Atti del Governo, registro 397, foglio 165. - MANCINI.