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REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1938, n. 482

Prescrizione, come requisito essenziale per la nomina ad amministratore dei Comuni e delle Provincie, dello stato di coniugato o di vedovo con prole. (038U0482)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1938, n. 1075 (in G.U. 28/07/1938, n.170).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-5-1938 al: 27-2-1939
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Non possono essere nominati agli uffici di Podestà, Vice Podestà, Consultore, Preside, Vice Preside e Rettore i non coniugati ed i vedovi senza prole , e, se già nominati, ne decadono entro il termine di giorni 60 dalla entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1938 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 397, foglio 52. - MANCINI.