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LEGGE 7 aprile 1938, n. 378

Estensione di agevolazioni alla Banca nazionale dell'agricoltura per la concessione di prestiti agrari di miglioramento. (038U0378)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-5-1938
al: 31-12-1993
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Agli articoli 13, 21 e 22 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n.
1509, convertito, con le modificazioni, nella legge 5 luglio 1928-VI,
n. 1760, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
  Nell'ultimo comma dell'articolo  13,  dopo  le  parole:  «La  Banca
nazionale  del  lavoro  e  della  cooperazione»,  sono  inserite   le
seguenti: «La Banca nazionale dell'agricoltura». 
 
  Allo stesso art. 13 e' aggiunto il comma seguente: 
 
  «La Banca nazionale dell'agricoltura potra' compiere operazioni  di
credito agrario di miglioramento con le modalita' ed entro il  limite
massimo di somma che saranno stabiliti dall'Ispettorato per la difesa
del risparmio e per l'esercizio del credito». 
 
  Nel secondo comma dell'art. 21, modificato con il R.  decreto-legge
3 febbraio 1936-XIV, n. 287, alle parole: «e la Banca  nazionale  del
lavoro - quest'ultima per le operazioni di credito agrario - »,  sono
sostituite le seguenti: «la Banca nazionale del  lavoro  e  la  Banca
nazionale dell'agricoltura -  queste  ultime  per  le  operazioni  di
credito agrario». 
 
  Nel secondo comma  dell'art.  22,  dopo  le  parole:  «dalla  Banca
nazionale  del  lavoro  e  della  cooperazione»,  sono  inserite   le
seguenti: «dalla Banca nazionale dell'agricoltura». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 7 aprile 1938 - Anno XVI 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                          MUSSOLINI - SOLMI - ROSSONI 
 
  Visto, il Guardasigilli: SOLMI.