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REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1938, n. 256

Incorporazione dell'Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale, con sede in Gorizia, nella Cassa di risparmio di Gorizia. (038U0256)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 giugno 1938, n. 1088 (in G.U. 29/07/1938, n.171).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-4-1938 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;
Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, nonché il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri di cui al predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare speciali norme per il riordinamento creditizio della provincia di Gorizia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Duce, Primo ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale, con sede in Gorizia, è incorporato nella Cassa di risparmio di Gorizia, di cui costituirà una speciale sezione con patrimonio proprio e gestione distinta.

Detta sezione è autorizzata a continuare l'esercizio del credito fondiario nel territorio nel quale operava l'Istituto di credito fondiario del Friuli Orientale e sarà regolata dalle norme del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646.

Essa, curerà, altresì, il regolare andamento delle operazioni in essere alla data dell'incorporazione, la quale non pregiudica, in modo alcuno, i diritti e i doveri, sia dei mutuatari che dei portatori di cartelle.