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REGIO DECRETO 25 novembre 1937, n. 2360

Conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia. (037U2360)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/1952)
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Testo in vigore dal: 16-2-1938
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visti gli articoli 5 del Codice per la marina mercantile e 12, 42 e
43 del relativo regolamento approvato  con  R.  decreto  20  novembre
1879, n. 5166; 
 
  Visti il R. decreto 1° marzo 1928, n. 719, che approva le  «  Norme
per il conferimento dei posti di incaricato marittimo e  di  delegato
di spiaggia » e successive modificazioni; 
 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la convenienza di modificare il  sistema  vigente  per  il
conferimento dei posti anzidetti; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  per  le  comunicazioni,  di
concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le  finanze  e
per la marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La reggenza degli Uffici locali marittimi, cui non  siano  preposti
ufficiali del Corpo  delle  Capitanerie  di  porto,  e  quella  delle
Delegazioni di spiaggia puo' essere affidata a  impiegati  od  agenti
dello Stato in attivita' di servizio od a persone  appartenenti  alle
seguenti categorie: 
 
a) ufficiali inferiori dei  Corpi  militari  della  Regia  marina  in
congedo o dimissionari; 
 
b) archivisti ed applicati delle Capitanerie di porto in  pensione  o
dimissionari; 
 
c) sottufficiali del C.R.E.M. e della Regia  guardia  di  finanza  in
congedo o a riposo; 
 
d) capitani e padroni marittimi; 
 
e) impiegati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni in pensione  o
   dimissionari, o persone che abbiano  coperto  cariche  presso  gli
   Enti stessi o presso le Organizzazioni politiche e  sindacali  del
   Regime, nel quale ultimo caso, sentito il  parere  del  segretario
   federale; 
 
  f) l'Amministrazione  puo',  inoltre,  a  suo  esclusivo  giudizio,
qualora manchino per una localita' aspiranti  che  appartengano  alle
categorie predette, e siano ritenuti idonei,  concedere  la  reggenza
degli uffici suddetti anche a persone che siano fornite del titolo di
studio richiesto per l'ammissione al grado 13° dei ruoli di gruppo  C
delle Amministrazioni dello stato. 
 
  Le persone cui sia affidata la reggenza di Uffici locali  marittimi
assumono la qualifica di « incaricato marittimo  »,  quelle  cui  sia
affidata  la  reggenza  di  Delegazioni  di  spiaggia,  assumono   la
qualifica di « delegato di spiaggia ».