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REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1937, n. 2300

Costituzione dell'Ente di colonizzazione di Romagna d'Etiopia. (037U2300)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 aprile 1938, n. 683 (in G.U. 09/06/1938, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-2-1938 al: 16-2-1940
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di porre in atto sistemi di colonizzazione che consentano ad un tempo la messa in valore di terreni ed il trasferimento di famiglie di contadini e di lavoratori dal Regno nell'Africa Orientale Italiana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana e per l'interno, di concerto con il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato e con il Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato, e decretiamo:

Art. 1



È costituito l'Ente di colonizzazione di Romagna d'Etiopia, che ha lo scopo di promuovere, mediante l'impiego di lavoratori di Romagna inquadrati in reparti della M.V.S.N., l'avvaloramento agricolo dei terreni che ad esso saranno dati in concessione nel territorio del Governo dell'Amara.