stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 22 novembre 1937, n. 1933

Modificazioni alle norme riguardanti la promozione al grado ottavo nei ruoli di personali civili di gruppo A delle Amministrazioni statali. (037U1933)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  30-11-1937 al: 15-6-1938
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli che si renderanno successivamente disponibili nel grado ottavo dei ruoli di gruppo A, pel cui conseguimento sia previsto l'esame ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482, sono conferiti, salvo quanto stabilisce il successivo articolo 2:

a) per un terzo mediante esami di concorso per merito distinto fra i funzionari dei gradi 9°, 10° e 11° dei rispettivi ruoli che si trovino nelle condizioni di cui al citato art. 2 del R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482, per l'ammissione agli esami di concorso per merito distinto:

b) per un altro terzo mediante esami di idoneità fra i funzionari dei gradi 9° e 10° dei rispettivi ruoli che ai sensi del citato art. 2 si trovino in condizioni di parteciparvi;

c) per il rimanente terzo mediante graduatorie di merito da farmarsi dal Consiglio d'amministrazione, osservate le disposizioni dell'art. 30 del decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, tra i funzionari dei gradi 9° e 10° dei ruoli medesimi che appartengano a ruoli di gruppo A da data anteriore al termine del 30 novembre 1926-V, previsto dal secondo comma dell'art. 45 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, oppure - limitatamente agli ex combattenti ed agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 - che si siano trovati al 30 novembre 1926-V, in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti al gruppo B o quali impiegati non di ruolo ed abbiano inoltre compiuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, otto anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 9°, 10° ed 11° da valutarsi a mente delle disposizioni vigenti.

I vincitori dei posti messi di volta in volta a concorso hanno precedenza su quelli promossi a seguito degli esami di idoneità o in base a graduatoria di merito.

I candidati che superino gli esami di idoneità e quelli che riportino nel concorso per merito distinto i punti richiesti dalle disposizioni vigenti per superare l'esame d'idoneità, saranno compresi in unica graduatoria da formarsi a mente dell'ultimo comma dell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e poscia saranno collocati nella graduatoria di merito di cui alla precedente lettera c), intercalandosi in ragione di un idoneo per ognuno dei funzionari iscritti in quest'ultima graduatoria con precedenza per l'idoneo, salvo il migliore collocamento che a questo spetti in dipendenza del posto occupato nella graduatoria di cui alla lettera c).

I posti non coperti mediante gli esami di cui alle lettere a) e b) non possono essere conferiti in base alla lettera c).

Quando l'applicazione del presente articolo non ricorra per mancanza o per impromovibilità dei funzionari che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera c), resta ferma l'osservanza del R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482.