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REGIO DECRETO-LEGGE 21 agosto 1937, n. 1901

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia. (037U1901)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 febbraio 1938, n. 168 (in G.U. 22/03/1938, n. 66).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-12-1937
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Ritenuta l'assoluta ed urgente necessita' di emanare  provvedimenti
per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia; 
 
  Considerato che a causa della particolare  natura  della  laguna  e
dell'importante  logorio  dell'acqua   si   sono   verificati   gravi
deperimenti materiali sulle costruzioni, tali  da  mettere  in  serio
pericolo le condizioni statiche di esse; 
 
  Ritenuto che per riparare i danni prodotti dal detto deterioramento
e prevenire maggiori deterioramenti e pericoli sempre piu'  gravi  in
un prossimo avvenire, si rende necessario ed urgente provvedere  alla
esecuzione di importanti lavori a cura ed a spese dello Stato; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto con quelli  per  l'interno,  per  la  grazia  e
giustizia,  per  le  finanze,  per  la  guerra  per  la  marina,  per
l'educazione nazionale e per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nella citta' di Venezia, per quanto attiene al centro  e  all'isola
della Giudecca,  e  alle  isole  di  Lido,  Murano  e  Burano,  sara'
provveduto a cura e spese dello Stato: 
 
  a) alla escavazione e sistemazione, previo prosciugamento, di tutti
i canali e rii i cui  fondali  siano  insufficienti  e  per  il  loro
progressivo interrimento e per la  necessita'  di  approfondirli  per
portare  i  relativi  fondali  alla  quota  necessaria  alla   libera
espansione della marea; 
 
  b) alla esecuzione di quelle maggiori fondazioni  degli  edifici  e
delle  rive  prospicienti  che   fossero   richieste   dal   predetto
approfondimento dei fondali originari; 
 
  c) alla sistemazione dei ponti in relazione ai lavori suddetti; 
 
  d) alle riparazioni e sistemazioni  di  edifici  monumentali  dello
Stato in dipendenza dei lavori previsti nel presente articolo qualora
non siano sufficienti le assegnazioni ordinarie di bilancio; 
 
  e) alle altre opere,  che  in  luogo  dei  lavori,  previsti  dalla
precedente lettera b) si rendessero necessarie  per  la  sistemazione
dell'edilizia locale anche per ragioni igieniche.