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REGIO DECRETO-LEGGE 6 agosto 1937, n. 1736

Disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunziate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani. (037U1736)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2483 (in G.U. 16/02/1938, n. 38).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-10-1937 al: 2-8-1952
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il Codice penale per l'esercito;
Visto il Codice penale militare marittimo;
Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931 IX, n. 919;
Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, relativa al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali;
Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, concernente modificazioni alle disposizioni vigenti per l'amministrazione della giustizia penale militare, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1243;
Considerata la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Qualora sia pronunciata sentenza all'estero, nei confronti di sudditi italiani, per reati preveduti dalla legge penale militare straniera o da provvedimenti che ne hanno il valore, se il fatto che ha formato oggetto della imputazione costituisce reato soggetto alla giurisdizione dei tribunali militari italiani, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, alla sentenza stessa può essere data esecuzione, ad ogni effetto, nel territorio dello Stato, se ad essa sia dato riconoscimento dal Tribunale supremo militare.