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REGIO DECRETO 29 luglio 1937, n. 1450

Attuazione delle norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, nei riguardi del Regio politecnico di Torino. (037U1450)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/09/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  15-9-1937 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduto il R. decreto 17 ottobre 1935-XIII, n. 1918,
con il quale è stato aggregato il Regio Istituto superiore di architettura di Torino a quel Regio Istituto superiore di ingegneria, come Facoltà;
Veduto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1229;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È stabilita alla data del 1° luglio 1937-XV la decorrenza del nuovo ordinamento per quanto si attiene alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, nei riguardi del Regio Istituto superiore d'ingegneria di Torino, il quale assume la denominazione di Regio Politecnico.