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REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937, n. 1383

Applicazione dei diritti erariali e demaniali nei confronti dell'Ente autonomo Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze. (037U1383)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 aprile 1938, n. 570 (in G.U. 27/05/1938, n. 119).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-8-1937 al: 21-7-1946
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 18 luglio 1930, n. 1163, convertito nella legge 9 febbraio 1931, n. 156, che devolve a favore dell'Ente autonomo Politeama Fiorentino, attualmente denominato Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze, il provento del diritto erariale e del diritto demaniale sugli spettacoli organizzati dall'Ente suddetto nel Teatro omonimo;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti a favore dell'Ente autonomo suindicato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per la cultura popolare; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 1 del R. decreto-legge 18 luglio 1930, n. 1163, convertito nella legge 9 febbraio 1931, n. 156, è modificato come segue:

«Il diritto erariale dovuto a norma degli articoli 1, 11 e 12 della legge dei diritti erariali sugli spettacoli 30 dicembre 1923, n. 3276, per gli spettacoli lirici, drammatici e musicali promossi dall'Ente autonomo Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze nel teatro omonimo e in luoghi diversi dal teatro suddetto o all'aperto nella città di Firenze, è devoluto a favore dell'Ente autonomo in parola.

È del pari devoluto a favore dell'Ente autonomo in questione il diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzione di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio, dovuto a norma dell'art. 34 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, che a cura dell'Ente autonomo medesimo avranno luogo nel teatro suindicato e in luoghi diversi dal teatro stesso o all'aperto nella città di Firenze.

Tali diritti continueranno ad essere riscossi dalla Società italiana degli autori ed editori a norma della convenzione 21 giugno 1927, approvata con R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. 344, e versati al competente capitolo del bilancio di entrata ed il pagamento all'Ente interessato, dedotto il 5 per cento a titolo di spese di accertamento, riscossione ed amministrazione, verrà, effettuato a cura dello Stato, alla fine di ciascun semestre con imputazione allo stato di previsione del Minietero delle finanze».