stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937, n. 1322

Sistemazione in ruolo di taluni gruppi di personale insegnante assunto in servizio a titolo provvisorio. (037U1322)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2256 (in G.U. 19/01/1938, n. 14).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 25-8-1937
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  elementare,
post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato  con  R.
decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577; 
 
  Veduto, il regolamento approvato con R. decreto 26 aprile  1928-VI,
n. 1297; 
 
  Veduto il R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786; 
 
  Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Riconosciuta la necessita' assoluta ed urgente di provvedere; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Coloro che sono compresi in  graduatorie,  tuttora  in  vigore,  di
concorsi indetti da Comuni  che  avevano  la  gestione  delle  scuole
elementari e seguono nelle graduatorie stesse coloro a cui fu  esteso
il diritto alla nomina a norma dell'art. 10 del R. decreto  17  marzo
1930-VIII, n. 727, modificato dall'art. 4 del R.  decreto  25  giugno
1931-IX, n. 945, e dal R.  decreto-legge  30  novembre  1933-XII,  n.
1607, possono, su loro domanda, da presentarsi entro tre  mesi  dalla
data di pubblicazione del presente decreto, essere assunti nei  ruoli
della 5ª categoria, senza limitazione di posti. 
 
  Possono altresi' conseguire la nomina alla categoria corrispondente
a quella del Comune che bandi' il concorso. A tale scopo e'  ad  essi
riservato annualmente un decimo dei posti vacanti, alla data  del  30
giugno, nella rispettiva categoria e Provincia.