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LEGGE 17 giugno 1937, n. 1004

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 1° marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici. (037U1004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-7-1937 al: 21-12-2008
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, i comma 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4° vermut, marsala, aperitivi a base di vino e loro ingredienti alcoolici;

«5° vini alcoolizzati, vini liquorosi e liquori tonici aperitivi a base di vino;».

All'art. 2, il comma 2° è sostituito dal seguente:

«La lavorazione dei prodotti, di cui al precedente comma, può essere fatta promiscuamente con quelli destinati alla esportazione; la conservazione però deve avvenire in recipienti distinti la cui identificazione sarà effettuata con le norme fissate dal Ministero delle finanze».

All'art. 4, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«b) per il marsala e per i liquori dal giorno in cui il prodotto abbia subito l'ultima operazione di preparazione».

All'art. 15 è aggiunto il seguente comma:

«Per l'esportazione potranno essere rilasciati certificati attestanti la durata dell'invecchiamento dei prodotti contenuti nei fusti».

All'art. 17, il comma a) del punto 1°, marsala, è sostituito dal seguente:

«a) La restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool contenuto nel marsala esportato all'estero o nelle colonie, continuerà ad essere accordata in base alle disposizioni già, in vigore per la durata di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Dopo tale termine, e fino al 30 novembre 1937, la restituzione sarà effettuata nella misura fissa di lire 35 per ogni ettolitro di prodotto esportato».

Allo stesso art. 17 il comma a) del punto 2°, vermut, è sostituito dal seguente:

«a) La restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool contenuto nel vermut esportato all'estero o nelle colonie continuerà ad essere accordata, in base alle disposizioni già in vigore, per la durata di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.