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REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1937, n. 794

Approvazione della convenzione stipulata il 7 novembre 1936-XV fra la Regia università di Roma ed il Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, circa il nuovo ordinamento del Policlinico «Umberto I». (037U0794)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2406 (in G.U. 07/02/1938, n.30).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal: 9-6-1937
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto  l'art.  33  del  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione
superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta l'assoluta ed urgente necessita' di sistemare diversamente
i rapporti fra il Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali  riuniti  di
Roma, e la locale Regia universita'  per  quanto  si  riferisce  alla
clinicizzazioue del Policlinico «Umberto I»; 
 
  Vista la convenzione intervenuta al riguardo fra i due Enti; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari  dell'interno,  di
concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvata la convenzione intervenuta in data 7 novembre  1936-XV
fra la Regia universita' di Roma e  il  locale  Pio  Istituto  di  S.
Spirito  ed  Ospedali  riuniti,  circa  il  nuovo   ordinamento   del
Policlinico «Umberto I». 
 
  Detta convenzione, che fa parte integrante  del  presente  decreto,
sara' munita di visto e sottoscritta, d'ordine Nostro,  dal  Ministro
proponente. 
 
  Per  le  spese  di  registro  e  bollo  della   convenzione   fatta
nell'interesse della Regia universita' e' applicabile l'art.  55  del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. 
 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  nel  giorno   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e  sara'  presentato
al Parlamento per la conversione in legge. 
 
  Il  Ministro  proponente  e'  autorizzato  alla  presentazione  del
relativo disegno di legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1937 - Anno XV 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                 Mussolini - Di Revel 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio  1937  -  Anno  XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 148. - Mancini.