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LEGGE 4 gennaio 1937, n. 50

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto. legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2008, recante provvedimenti a favore di Istituti di credito di diritto pubblico, che addivengano alla soppressione della sezione c Cassa di risparmio . (037U0050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 8-2-1937
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 ottobre 1936- XIV, n.
2008, recante provvedimenti  a  favore  di  Istituti  di  credito  di
diritto pubblico, che addivengano  alla  soppressione  della  sezione
«Cassa di risparmio» con le seguenti,modificazioni: 
  All'art. 1, comma 1°, dopo la parola «addivengano»,  sono  inserite
le seguenti: «o siano nel frattempo addivenuti». 
  Dopo il 2° comma dello stesso art. 1, sono aggiunti i seguenti: 
  «Continuera' parimenti ad applicarsi ai predetti Istituti la  norma
dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910,  n.  855,  concernente  la
estensione alle Casse di risparmio delle  garanzie  e  dei  privilegi
stabiliti per la Cassa depositi  e  prestiti  per  determinati  mutui
concessi ai comuni e alle provincie. 
  Agli Istituti di credito di diritto pubblico, che si trovino  nelle
condizioni  di  cui  al  comma  precedente,  sara'   applicabile   la
disposizione dell'art. 61 del testo unico 24 agosto  1877,  n.  4021,
richiamata dal secondo comma dell'art. 37 del testo unico  25  aprile
1929, n. 967, limitatamente, pero', ad un ammontare di mutui a favore
di provincie, comuni ed altri enti indicati al predetto art. 61,  che
non sia superiore a quello corrispondente  alla  proporzione  fra  la
massa dei risparmi e la cifra di capitali dati  a  mutuo  ai  diversi
enti sopra indicati, risultante dall'ultimo bilancio della  soppressa
sezione «Cassa di  risparmio»,  a  condizione  che,  per  i  risparmi
raccolti e per i mutui concessi agli enti suddetti,  sia  tenuta  una
separata contabilita'». 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
  Data a Roma, addi' 4 gennaio 1937 - Anno XV, 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                 MUSSOLINI - DI REVEL 
 
  Visto, Il Guardasigilli: SOLMI.