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REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1936, n. 2008

Provvedimenti a favore di Istituti di credito di diritte pubblico, che addivengano alla soppressione della Sezione «Cassa di risparmio». (036U2008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/1936.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 gennaio 1937, n. 50 (in G.U. 08/02/1937, n.31).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-11-1936
al: 7-2-1937
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la deliberazione del  Comitato  d  Ministri,  di  cui  al  R.
decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' ed assoluta urgenza di provvedere; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, di concerto con il Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nel caso in cui gli Istituti di credito di  diritto  pubblico  che,
alla data di entrata in vigore del R. decreto 12 marzo  1936-XIV,  n.
375, avevano una Sezione «Cassa di risparmio» sottoposta  alle  norme
del testo unico approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n.  967,
addivengano alla soppressione della detta Sezione,  si  applicheranno
ai  depositi  fruttiferi  ricevuti   dagli   Istituti   medesimi   le
disposizioni degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 36 e 37, comma primo,
del citato testo unico. 
 
  Ai predetti Istituti, anche  dopo  la  soppressione  della  Sezione
«Cassa di risparmio», continueranno ad applicarsi le norme  dell'art.
3, capoverso 7, e dell'art. 113 del testo unico delle  leggi  per  la
riscossione delle  imposte  dirette,  approvato  con  R.  decreto  17
ottobre 1922. n. 1401, e dell'art. 1 del R. decreto 7 gennaio 1923-I.
n. 144, contenente disposizioni circa la cauzione da prestarsi  dalle
Casse di risparmio per la gestione di ricevitorie  provinciali  e  di
esattorie delle imposte.