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REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1936, n. 1657

Registrazione di denunzie di contratti verbali di locazione di fabbricati. (036U1657)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 gennaio 1937, n. 108 (in G.U. 22/02/1937, n. 44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-10-1936 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2247;
Ritenuta l'urgenza e la necessità di adottare provvedimenti che agevolino la registrazione dei contratti verbali di affitto di fabbricati con vantaggio anche per il pubblico Erario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La tassa di registro sui contratti di locazione e sublocazione di case, di appartamenti o locali, anche se mobiliati, destinati ad uso di abitazione, di albergo o pensione, di uffici, o di altro esercizio professionale, industriale, commerciale, di arte o mestiere, è stabilita nella misura graduale in rapporto alla entità del canone di locazione, come segue:

Fino a L. 1000 di detto canone: tassa di L. 5.

Per i canoni d'importo annuo superiore a L. 1000 e non a L. 12.000: tassa di L. 2,50 per ogni 500 lire o frazione di 500 lire senza l'arrotondamento finale, di cui all'art. 10 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Per i canoni annui d'importo superiore a L. 12.000 resta ferma la tassa proporzionale di registro di L. 0,50 per ogni 100 lire, giusta le norme vigenti.

Restano del pari fermi i limiti di esenzione da tassa di registro fino al caso d'uso, per i canoni non superiori a L. 400 ed a L. 600, a norma della legge 30 dicembre 1935, n. 2247, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781.