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REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1936, n. 1639

Riforma degli ordinamenti tributari. (036U1639)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/1936.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 1937, n. 1016 (in G.U. 09/07/1937, n. 157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-9-1936 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il testo unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e relativo regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;
Vista la legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni;
Vista la legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, numero 3270, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente di modificare gli ordinamenti tributari, adeguandoli al nuovo ordinamento corporativo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Ministero per le finanze ha competenza, nei modi e con le forme stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, sulla imposizione dei tributi erariali provinciali e comunali e sulla gestione dei fondi dello Stato.

Nessun tributo, sotto qualsiasi forma, può essere stabilito a favore di alcun ente senza il preventivo assenso del Ministro per le finanze.