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REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1936, n. 1548

Disposizioni relative ai sindaci dello società commerciali. (036U1548)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/09/1936.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 aprile 1937, n. 517 (in G.U. 29/04/1937, n. 99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  10-9-1936 al: 28-4-1937
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la urgente necessità di disciplinare. specialmente nei confronti delle società di maggiore importanza, l'istituto dei sindaci;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le società per azioni che hanno un capitale non inferiore a cinque milioni di lire devono scegliere almeno uno del sindaci effettivi, se questi siano in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi siano cinque, fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, previsto nell'art. 11.

Le altre società per azioni che hanno un capitale superiore a un milione di lire devono scegliere almeno uno dei sindaci effettivi fra gli iscritti nell'albo degli esercenti la professione in materia di economia e commercio da non meno di tre anni, ovvero fra i professionisti iscritti nell'albo dei ragionieri da non meno di cinque anni.

Le disposizioni precedenti non si applicano alle società cooperative, né a quelle per le quali la nomina o la designazione dei sindaci sia per legge o per statuto deferita anche parzialmente alla pubblica amministrazione, né, infine, alle società delle quali, per effetto di partecipazioni azionarie, uno almeno dei sindaci, sia funzionario dello Stato.