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REGIO DECRETO-LEGGE 18 luglio 1936, n. 1361

Modificazione del regime fiscale degli oli minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo. (036U1361)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 aprile 1937, n. 692 (in G.U. 24/05/1937, n. 119).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 21-7-1936
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la tariffa  generale  dei  dazi  doganali  approvata  con  R.
decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile
1925, n. 473, e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto  15  settembre  1915,  n.  1373,  e  successive
modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto-legge 17  ottobre  1935,  n.  1963,  convertito
nella legge 17 febbraio 1936, n. 335; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di  nuove  modificazioni
al regime fiscale  degli  oli  minerali  e  dei  residui  della  loro
distillazione; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per le corporazioni
e per l'agricoltura e le foreste; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  - Le aliquote di tassa vendita sui seguenti oli minerali e  residui
della loro distillazione sono modificate come segue: 
 
  Per quintale 
 
  Oli minerali greggi altri (voce 643-a-3 della tariffa generale  dei
dazi doganali) L. 120 
 
  Oli minerali lubrificanti (voce 643 b): 
 
  1. oli bianchi e per trasformatori L. 125 
 
  2. altri L. 115 
 
  Petrolio (voce 643 c) L. 195 
 
  Benzina (voce 643 d) L. 240 
 
  Oli minerali altri (voce 643 e) L. 205 
 
  Residui della distillazione di oli minerali da  usare  direttamente
coma combustibili (voce 644 a): 
 
  1. con densita' da 0,850 a 0,880 alla temperatura di 15° L. 115 
 
  2. con densita' superiore a 0,880 alla temperatura di 15° L. 65 
 
  Residui della distillazione di oli minerali altri (voce 644  c)  L.
120 
 
  Resta ferma la tassa di vendita di lire  0,40  il  quintale  per  i
residui della distillazione degli oli  minerali  di  color  nero  con
densita'  non  inferiore  a  0,900,  alla  temperatura  di  15°   del
termometro centesimale, a condizione che  i  residui  medesimi  siano
impiegati direttamente ed esclusivamente nelle caldaie  o  nei  forni
come combustibili. 
 
  Restano del pari  ferme  tutte  le  agevolazioni  consentite  dalle
vigenti discipline in materia di tassa di  vendita,  per  i  prodotti
contemplati dal  presente  decreto,  in  quanto  destinati  agli  usi
specificatamente previsti dalle disposizioni relative e salvo  quanto
dispone l'articolo seguente.