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LEGGE 4 giugno 1936, n. 1210

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, contenente norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma. (036U1210)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-7-1936
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  - E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 ottobre  1935-XIII,
n. 1987, col quale sono state stabilite alcune norme integrative  del
R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, sul piano regolatore di Roma,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, con
le seguenti modificazioni; 
 
  L'ultimo comma dell'art. 1 e' sostituito dal seguente: 
 
  «Nel  caso  di   concorso   con   creditori   ipotecarii   iscritti
anteriormente alla trascrizione preveduta dall'art. 5, il  privilegio
del Governatorato ha luogo sulla  parte  di  prezzo,  ricavato  dalla
vendita, che, rispetto  all'intero  prezzo,  si  trovi  nella  stessa
proporzione in cui si trovava il contributo rispetto  al  valore  del
fondo, calcolato dopo la miglioria». 
 
  All'art. 2, comma terzo, sono soppresse le parole: «di regola». 
 
  All'art. 5, comma secondo, sono aggiunte alla fine le parole: «e il
loro valore, ai sensi dell'art. 2, comma secondo». 
 
  Allo stesso  art.  5,  comma  quarto,  sono  soppresse  le  parole:
«divenute definitive». 
 
  All'art. 6 sono soppresse le parole: «e di consegna dei lavori». 
 
  All'art.  7,  ultimo  comma,  dopo  le   parole:   «impugnando   la
imponibilita' del contributo», sono aggiunte le parole:  «l'ammontare
del valore venale all'inizio dell'opera». 
 
  All'art. 9, terzo comma, le parole:  «all'ammontare  dell'interesse
legale», sono sostituite dalle parole: «un abbuono pari all'interesse
composto del 6 per cento in ragione d'anno  e  per  il  numero  delle
annualita' il cui pagamento viene ad essere anticipato». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 4 giugno 1936 - Anno XIV 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                  MUSSOLINI - COBOLLI-GIGLI - DI 
                                  REVEL - SOLMI 
 
  Visto, il Guardasigilli: SOLMI.