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REGIO DECRETO-LEGGE 2 giugno 1936, n. 1172

Estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918. (036U1172)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 26 dicembre 1936, n. 2439 (in G.U. 24/02/1937, n.46).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-6-1936 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere ai cittadini che hanno partecipato, nei reparti mobilitati, alle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale, le varie provvidenze a favore di coloro che prestarono servizio come combattenti durante la guerra 1915-18;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le disposizioni in vigore, recanti aumento dei limiti di età e diritti preferenziali nei pubblici concorsi e benefici economici e di carriera, secondo i rispettivi ordinamenti, a favore dei personali delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici locali e parastatali, che prestarono servizio militare in zona di operazioni durante la guerra 1915-18, si applicano anche ai cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Di Revel.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1936 - Anno XIV.

Atti del Governo, registro 374, foglio 170. - Mancini.