stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 giugno 1936, n. 1143

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul tiro a segno nazionale. (036U1143)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  25-6-1936 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale, con le seguenti modificazioni

All'articolo 2, dopo le parole: «della Nazione», sono aggiunte le parole: «e con il Comando della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale».

All'articolo 4 è sostituito il seguente:

«Art. 4. L'ispettorato generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione formula, di concerto con i Ministeri militari e col Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i programmi e i regolamenti per le esercitazioni di tiro e impartisce le direttive per lo svolgimento del progranuna addestrativo.

«I Comandi di gruppo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, per mezzo dell'ispettore pre-postmilitare e sportivo vigilano e controllano l'andamento tecnico e amministrativo delle dipendenti sezioni di tiro a segno.

«Gli ispettori di zona per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione accertano il regolare svolgimento delle esercitazioni ».

Al 2° comma dell'articolo 6 è sostituito il seguente:

«Il Comando di gruppo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale cura la massima possibile diffusione delle sezioni di tiro nei comuni, in rapporto alle suaccennate esigenze, inoltrando le relative proposte al Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che decide in merito ».

All'articolo 7 è sostituito il seguente:

«Art. 7. - La Sezione di tiro a segno è rappresentata da un presidente scelto fra gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nominato dal Comando di gruppo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, su designazione del Comando di legione competente per territorio, ed è amministrata da un Consiglio direttivo composto:

del presidente della Sezione;

di un delegato dell'Unione italiana di tiro a segno, nominato dal presidente dell'Unione stessa;

di un delegato del comune nominato dal Podestà.

«Le suaccennate cariche sono gratuite.

«Il Consiglio direttivo provvederà alla nomina di un segretario, scelto fra gli iscritti o fra gli estranei ».

All'articolo 13, alle parole: «L'ispettore di zona per l'istruzione premilitare e postmilitare», sono sostituite le parole: «Il Comando di gruppo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale».

Al 3° comma dell'articolo 14, alle parole: «la Presidenza del Consiglio dei Ministri», sono sostituite le parole: «il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale».

Al 3° comma dell'articolo 19 è sostituito il seguente:

«Le medaglie e i diplomi di benemerenza vengono concessi dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale di concerto con l'ispettore capo per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione, su proposta dei Comandi di gruppo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e degli ispettori di zona per la preparazione premilitare e postmilitare ».

All'articolo 21 è sostituito il seguente:

«Art. 21. - Le Sezioni, previa autorizzazione del Comando di gruppo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, possono istituire delegazioni per il tiro a breve distanza nelle località riconosciute idonee dal Comando di legione competente per territorio».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e dì farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Di Revel.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.