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REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1936, n. 971

Modificazioni all'art. 110 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle Esattorie delle imposte dirette. (036U0971)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 gennaio 1937, n. 485 (in G.U. 26/04/1937, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-6-1936 al: 18-5-1946
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione dello imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre modifiche all'art. 110 di detto testo unico, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle Esattorie delle imposte dirette;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, e del Ministro Segretario di Stato per lo finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 110 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, è sostituito dal seguente:

«Presso l'istituto nazionale fascista della previdenza sociale è costituito un fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dallo Esattorie delle imposte dirette.

Il fondo ha lo scopo di provvedere a pensioni ed indennità in caso di invalidità o per anzianità di servizio, ad un trattamento di previdenza in caso di morte, ed al pagamento delle indennità di anzianità di servizio, previste dal penultimo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 (convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562), e dai contratti collettivi di lavoro.

Si provvede agli scopi predetti mediante il versamento di un contributo del 12,50 per cento, calcolato sulla intera retribuzione corrisposta al personale, compresi in questa i compensi agli ufficiali e messi esattoriali, per gli atti esecutivi compiuti.

Esso è comprensivo del contributo per assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Il contributo è per l'8,50 per cento di detta retribuzione a carico delle Esattorie e per il 4 per cento a carico degli impiegati.
Le Esattorie sono responsabili verso il fondo dell'intero contributo, con diritto di trattenere sulla retribuzione la parte a carico del personale.

Agli esercenti le Esattorie, in caso di mancata inscrizione del personale o mancato versamento del contributo, si applicano le disposizioni penali di cui al titolo VI del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; i proventi delle pene pecuniarie per contravvenzione al presente articolo ed al regolamento, di cui al capoverso seguente, sono devoluti a favore del fondo di previdenza costituito a norma del primo comma.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni e di concerto con quelli per le finanze, e per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme di attuazione del presente articoli ed in particolare:

a) per la ratizzazione, in un periodo non superiore a venti anni, della somma dovuta dalle Esattorie per il pagamento della indennità di anzianità di servizio maturata alla data di applicazione del presente articolo;

b) per i casi di esonero dagli obblighi stabiliti dal presenti articolo;

c) per l'integrazione della percentuale a carico delle Esattorie nei casi in cui fosse previsto da norme di contratti collettivi o di regolamenti aziendali l'obbligo della corresponsione di una indennità di anzianità superiore a quella di legge».