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REGIO DECRETO-LEGGE 23 aprile 1936, n. 656

Ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e norme per il relativo inquadramento. (036U0656)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 giugno 1936, n. 1187 (in G.U. 30/06/1936, n.149).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-5-1936 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 654, convertito nella legge 19 marzo 1936-XIV, n. 541, costitutivo della Sovraintendenza allo scambio delle valute;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1935-XIV, n. 2186, che istituisce il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;
Visto il R. decreto 27 gennaio 1936-XIV, n. 71, che determina la costituzione delle direzioni generali presso il Sottosegretariato di Stato medesimo;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 104, per la riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;
Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, per il riordinamento dell'istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero;
Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di provvedere all'ordinamento dei servizi e del personale del detto Sottosegretariato di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Oltre ai servizi ed al personale indicati nell'art. 3 del R. decreto 29 dicembre 1935, n. 2186, sono trasferiti al Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, gli Uffici geografici d'informazioni, l'Ufficio dogane, l'Ufficio speciale dei permessi o nulla osta d'esportazione dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero ed il Servizio sovraintendenza dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Al Sottosegretariato di Stato medesimo viene trasferito il personale addetto ai servizi di cui al precedente comma nei limiti che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione del Sottosegretariato di Stato stesso e senza comunque eccedere la disponibilità dei posti previsti per i singoli gradi nei ruoli organici, salvo però il disposto dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.