stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936, n. 312

Estensione ai maestri elementari dei corsi integrativi di Bolzano delle disposizioni dell'art. 38 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490. (036U0312)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 14 maggio 1936, n. 990 (in G.U. 09/06/1936, n.133).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  24-3-1936 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere ai maestri elementari del comune di Bolzano l'applicazione delle disposizioni degli articoli 38 e 39 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, nonché di quelle dei Regi decreti-legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1964, e 29 giugno 1933-XI, n. 1015;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ai maestri elementari dei corsi integrativi del comune di Bolzano, compresi nella graduatoria approvata dal Regio provveditore agli studi di Trento e per un numero non superiore a nove, saranno conferiti, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, i posti di organico assegnati, con la tabella di cui all'allegato 2 del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1964, ai corsi secondari di avviamento professionale di Trieste e di Trento e nei limiti degli 871 posti dei ruoli organici degli insegnanti dei Regi corsi secondari annuali e biennali di avviamento professionale stabiliti dal decreto interministeriale 2 luglio 1932-X, e successive modificazioni, prorogati per il biennio 16 settembre 1934-15 settembre 1936, con il decreto interministeriale 11 dicembre 1935-XIV.