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REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936, n. 246

Assegnazione di un contributo annuo straordinario all'Opera nazionale combattenti per i fini di assistenza ai reduci di guerra ed alle famiglie dei caduti in guerra. (036U0246)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 10 aprile 1936, n. 765 (in G.U. 11/05/1936, n.109).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 27-2-1936
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il regolamento legislativo per l'ordinamento  e  le  funzioni
dell'Opera  nazionale   per   i   combattenti,   approvato   con   R.
decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente   ed   assoluta   di   provvedere
all'assegnazione di un contributo straordinario  annuo  a  favore  di
detto Ente per metterlo in grado di corrispondere  ai  suoi  fini  di
assistenza in favore dei reduci di guerra e delle famiglie dei caduti
in guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, di concerto  con  il  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il Capo del Governo e' autorizzato a  concedere,  annualmente,  con
decreto da emanarsi di concerto  col  Ministro  per  le  finanze,  un
contributo straordinario a favore dell'Opera  nazionale  combattenti,
nella misura necessaria per il raggiungimento dei fini  assistenziali
previsti dal regolamento legislativo approvato con  R.  decreto-legge
16 settembre 1926-IV, n. 1606,  qualora  le  rendite  dell'Opera  non
presentino un margine sufficiente. 
 
  Il contributo di cui al precedente comma  non  potra'  eccedere  la
somma occorrente per costituire, insieme  con  le  rendite  predette,
l'importo massimo di L. 7.000.000. 
 
  Il Ministro  per  le  finanze  e'  autorizzato  a  provvedere  alle
variazioni di  bilancio  occorrenti  per  l'esecuzione  del  presente
decreto, che ha effetto dall'anno 1936-XIV. 
 
  Il  presente  decreto  andra'  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e  sara'  presentato
al Parlamento per la conversione  in  legge.  Il  Capo  del  Governo,
proponente, e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di
legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 3 febbraio 1936 - Anno XIV 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                MUSSOLINI - DI REVEL. 
 
  Visto, il Guardasigilli: SOLMI. 
 
  Registralo alla Corte dei conti, addi' 25 febbraio 1936 - Anno XIV 
 
  Atti del Governo, registro 369, foglio 123. - MANCINI.