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REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1936, n. 44

Costituzione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.). (036U0044)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 10 aprile 1936, n. 1024 (in G.U. 15/06/1936, n.137).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-1-1936 al: 14-6-1936
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere allo sviluppo della produzione nazionale di minerali metallici, intensificando le ricerche e le coltivazioni dei giacimenti di tali minerali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e con quello per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È costituito, con sede in Roma, un ente di diritto pubblico denominato « Azienda Minerali Metallici Italiani » (A.M.M.I.).

L'Azienda ha personalità giuridica e gestione autonoma.

Essa ha un capitale di L. 20.000.000 forniti dallo Stato.

Per una quota non superiore al 40 per cento dell'importo complessivo indicato, è ammessa, al momento della costituzione ed anche successivamente, la partecipazione di istituti finanziari, di risparmio e di assicurazione, che ne facciano domanda al Ministero delle finanze.

In caso di accoglimento delle domande, la partecipazione dello Stato resta conseguentemente ridotta.

Ciascun Ente partecipante è responsabile solo per la quota sottoscritta.

Nel termine di quattro mesi dalla data del presente decreto, lo Stato e gli Enti eventualmente partecipanti provvederanno al versamento di quattro decimi delle rispettive quote sottoscritte; gli altri decimi saranno versati su deliberazione motivata dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda, approvata dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, in ogni caso non prima del 1 luglio 1936.

Gli Enti partecipanti sono autorizzati alla sottoscrizione del capitale dell'Azienda anche in deroga alle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto per ciascuno di essi in vigore.