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REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1935, n. 2111

Estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra. (035U2111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/01/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 14 maggio 1936, n. 981 (in G.U. 08/06/1936, n. 132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-1-1936 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 19 aprile 1923-I, n. 850;
Veduto l'art 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere, ai cittadini divenuti invalidi ed agli orfani e congiunti dei cittadini caduti nelle operazioni militari per la difesa delle Colonie italiane dell'Africa Orientale, le varie provvidenze emanate a favore degli invalidi, nonché degli orfani e congiunti dei caduti della guerra nazionale 1915-1918;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le disposizioni della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925-IV, n. 2151, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi medesimi, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che alle predette leggi si colleghi, o che, comunque, concerna la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, sono estese ai cittadini divenuti invalidi in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale a favore dei quali siano stati liquidati pensione od assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.