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REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1935, n. 2085

Istituzione del Monopolio statale delle banane. (035U2085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/1935
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 899 (in G.U. 28/05/1936, n. 123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-12-1935
al: 30-1-1939
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Ritenuto che la vigente organizzazione  di  trasporto  marittimo  e
commercio delle banane non  ha  corrisposto  ai  superiori  interessi
della produzione e del consumo; 
 
  Ritenuto  che  lo  Stato  ha  sostenuto  ingenti   oneri   per   la
valorizzazione della coltura bananiera nelle Colonie italiane; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed  assoluta  di  salvaguardare  gli
interessi relativi alla produzione e  al  consumo  delle  banane  che
hanno acquistato nell'economia nazionale e coloniale  una  importanza
tale da non consentire che siano  affidate  al  libero  esercizio  di
attivita' private; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di  concerto  con
quelli  per  la  grazia  e  giustizia,  per  le   finanze,   per   le
comunicazioni e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal 1°  gennaio  1936,  il  trasporto  marittimo  delle
banane, il commercio delle stesse e la loro lavorazione  industriale,
compresa quella dei sottoprodotti, costituiscono nel  Regno  e  nelle
Colonie, monopolio dello Stato. 
 
  Per i servizi di monopolio di  cui  al  precedente  comma  provvede
direttamente il Ministero delle colonie, mediante  apposita  Azienda,
organizzata secondo gli articoli seguenti 4 e 10. 
 
  Lo  smercio  nel  Regno,  delle  banane,  si  effettuera'  mediante
rivendite debitamente autorizzate dal  Ministero  delle  colonie,  di
concerto col Ministero delle corporazioni.