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REGIO DECRETO 26 settembre 1935, n. 2032

Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni dei patrimoni destinati a fini di culto, approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262. (035U2032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/12/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/1985)
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Testo in vigore dal: 20-12-1935
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Vista la legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli Enti  ecclesiastici  e
sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto; 
 
  Visto  il  regolamento  per  l'esecuzione  della  legge  anzidetta,
approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262; 
 
  Uditi il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari  per  l'interno  e
per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 33 del regolamento approvato con  R.  decreto  2  dicembre
1929, n. 2262, e' sostituito il seguente: 
 
  «Salvo quanto dispone l'art. 15 della legge 27 maggio 1929, n. 848,
per la rappresentanza giuridica delle chiese, riservata, a tutti  gli
effetti, agli  ordinari  diocesani  ed  ai  sacerdoti  legittimamente
preposti  alle  chiese  stesse,  i  Consigli  di  amministrazione   o
fabbricerie  di  cui  all'art.  29,  lettera   a),   capoverso,   del
Concordato, provvedono, ove esistano, alla manutenzione e ai restauri
delle chiese e degli stabili annessi, compresa eventualmente la  casa
canonica, e all'amministrazione dei beni patrimoniali e  avventizi  a
cio' destinati. 
 
  «Provvedono  anche  all'amministrazione   dei   beni   patrimoniali
destinati spese di ufficiatura e di culto, salvo, per quanto riguarda
la erogazione delle relative rendite, il disposto  dell'art.  39  del
presente regolamento. 
 
  «Per  beni  avventizi,  ai  sensi  del  primo  comma  del  presente
articolo, s'intendono  soltanto  le  somme  espressamente  offerte  e
riscosso per la fabbrica della chiesa».