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LEGGE 6 giugno 1935, n. 1404

Disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina. (035U1404)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1936 al: 9-8-1936
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Art. 1



Il ruolo deg1i ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e quello degli ufficiali del Corpo del Genio navale sono unici rispettivamente fino ai gradi di tenente di vascello e capitano compreso.

Gli ufficiali dei detti corpi, dal grado di capitano di corvetta e da quello di maggiore, sono inscritti, agli effetti della carriera e degli incarichi da assolvere, in due ruoli separati:

Ruolo dei Comandi navali (C. N.) e,

Ruolo dei Comandi marittimi (C. M.), per il Corpo di Stato Maggiore;

Ruolo delle Direzioni (D.) e,

Ruolo dei Servizi (S.), per il Corpo del Genio navale; a seconda delle personali attitudini dimostrate ed accertate con la procedura stabilita dal vigente testo unico delle leggi sull'avanzamento, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e successive modificazioni, e dalla presente legge.

Il Ruolo dei Comandi navali comprende i gradi da capitano di corvetta ad ammiraglio d'armata.

Il Ruolo dei Comandi marittimi comprende i gradi di capitano di corvetta, capitano di fregata e capitano di vascello.

Due dei contrammiragli del Ruolo dei Comandi navali possono provenire dai capitani di vascello del Ruolo dei Comandi marittimi, senza possibilità però, in tal caso, di ulteriore avanzamento in S.
P. E.

Il Ruolo delle Direzioni comprende i gradi da maggiore a generale ispettore; il Ruolo dei Servizi comprende i gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello.