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REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1935, n. 1374

Costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra. (035U1374)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 27 dicembre 1935, n. 2384 (in G.U. 25/01/1936, n. 20).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-8-1935
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 15 della legge 8 giugno 1925, n. 969; 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni  riflettenti  l'ordinamento
della Commissione Suprema di  difesa,  approvato  con  R.  decreto  8
gennaio 1928, n. 165; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di costituire  l'Organo  di  cui
all'art. 4, comma b), della legge 8 giugno 1925, n. 969; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per
l'aeronautica  e  per  le  corporazioni,  di  concerto  col  Ministro
Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per  disciplinare  e  controllare  le   attivita'   inerenti   alle
fabbricazioni di guerra, nonche' l'impiego dei mezzi e del  personale
all'uopo  necessari,  e'  costituito,  alla  diretta   ed   esclusiva
dipendenza del Capo del Governo, presidente della Commissione Suprema
di difesa, un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.