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REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935, n. 1312

Provvedimenti per l'industria solfifera nazionale. (035U1312)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 13 gennaio 1936, n. 235 (in G.U. 26/02/1936, n. 47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-8-1935 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito con legge 5 febbraio 1934, n. 307, il R. decreto 3 gennaio 1934, n. 18, ed il R. decreto-legge 13 gennaio 1934, numero 2059, contenenti disposizioni per l'industria solfifera nazionale;
Considerata la necessità urgente ed assoluta di adottare nuove norme per detta industria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano è autorizzato a garantire per gli esercizi 1935-1936 e 1936-1937 la liquidazione di un prezzo minimo per gli zolfi grezzi che saranno messi a sua disposizione dai produttori entro i limiti dei contingenti di produzione che, per ciascuno degli esercizi stessi, saranno fissati sencondo le norme di cui agli articoli seguenti.