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REGIO DECRETO-LEGGE 21 luglio 1935, n. 1293

Temporanea sospensione dell'applicazione del primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325. (035U1293)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 gennaio 1936, n. 111 (in G.U. 07/02/1936, n. 31).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-7-1935 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità e l'urgenza di procurare mezzi di pagamento all'estero di carattere eccezionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È temporaneamente sospesa l'osservanza del primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1453.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel - Solmi

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII Atti del Governo, registro 362, foglio 142. - Mancini.