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LEGGE 3 giugno 1935, n. 1281

Provvedimenti concernenti il credito peschereccio. (035U1281)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 6-8-1935
al: 31-12-1993
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il credito a favore della pesca marittima e di quella  nelle  acque
interne,   delle   industrie   degli   allevamenti   ittici,    della
conservazione e lavorazione dei prodotti della pesca, delle industrie
e delle attivita' commerciali connesse con l'esercizio  della  pesca,
delle cooperative dei pescatori  ed  in  genere  delle  iniziative  a
vantaggio dei pescatori, si distingue in credito  di  impianto  e  di
miglioramento ed in credito di esercizio.