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LEGGE 16 giugno 1935, n. 1026

Stato degli ufficiali del Regio esercito. (035U1026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1935 al: 15-12-2009
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Art. 1



Lo stato di ufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti derivanti dal legittimo conferimento del grado.