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LEGGE 12 febbraio 1935, n. 303

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, recante modifiche al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e contro i danni. (035U0303)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/04/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-4-1935 al: 15-12-2010
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, recante modifiche al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e contro i danni con le seguenti modificazioni:

All'art. 2, lettera b) sostituire le parole « nel dipartimento marittimo » a quelle « nella circoscrizione marittima »:

All'art. 3, n. 6, primo capoverso, sostituire il seguente:

« Al Consiglio e al Comitato dell'Istituto nazionale e degli altri Enti parastatali di assicurazione e capitalizzazione soggetti alla disciplina del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, ha facoltà di partecipare, senza voto, il capo dell'Ufficio delle assicurazioni presso il Ministero delle corporazioni ».

All'art. 8 sostituire il seguente:

« Le Società nazionali di assicurazione e di capitalizzazione che intendano estendere all'estero il loro esercizio devono essere autorizzate dal Ministero delle corporazioni, salvo che si tratti di società che alla data di pubblicazione del presente decreto posseggano il capitale di venti milioni se esercitino il ramo vita o di dieci milioni se esercitino altri rami di assicurazione, ovvero esercitino da un decennio l'assicurazione sulla vita ».

All'art. 11, primo comma, sopprimere le parole: « nonché di modificare il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel - Solmi.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.