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REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1935, n. 248

Norme in materia di liquidazione di contributi consorziali per opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria e di gestione di pertinenze idrauliche. (035U0248)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/04/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 giugno 1935, n. 1125 (in G.U. 06/07/1935, n. 156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-4-1935 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 32 e 33 del testo unico sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e l'art. 45 dello stesso testo unico, modificato dall'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774;
Visto l'art. 3 del R. decreto 19 novembre 1921. n. 1688;
Visti gli articoli 2, n. 7, e 3, n. 8, del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;
Ritenuta l'urgenza ed assoluta necessità di stabilire i criteri e le modalità da seguirsi per la liquidazione delle quote di spese dovute dai proprietari interessati nelle opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La liquidazione biennale dei contributi per le opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria, prescritta dall'art. 3 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688, seguirà nei modi qui appresso indicati.