stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 gennaio 1935, n. 112

Istituzione del libretto del lavoro. (035U0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 20-3-1935
al: 29-1-2003
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Coloro i quali prestano la propria opera  alle  dipendenze  altrui,
compresi i lavoranti  a  domicilio,  debbono  essere  forniti  di  un
libretto personale di lavoro. 
 
  Sono eccettuati: 
 
  1° la moglie, i parenti e gli affini, non oltre il terzo grado, del
datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico; 
 
  2° il  personale  avente  funzioni  direttive  con  responsabilita'
nell'andamento dell'azienda; 
 
  3° la gente di mare  di  1ª  categoria  in  quanto  per  essa  viga
l'obbligo di un particolare libretto; 
 
  4° i  lavoranti  esclusivamente  a  compartecipazione,  compresi  i
mezzadri, ed i coloni parziari; 
 
  5° il personale di ruolo  dipendente  dalle  Amministrazioni  dello
Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza, nonche' il personale  avventizio  ordinario
delle ferrovie dello Stato; 
 
  6° il personale di ruolo, o  in  altro  modo  assunto  stabilmente,
degli Enti ed istituti di diritto  pubblico,  anche  con  ordinamento
autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato.