stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 gennaio 1935, n. 25

Conversione in legge, con modificazione del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 816, contenente nuove disposizioni per gli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia. (035U0025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  2-2-1935 al: 14-5-1940
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo;

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 816, contenente nuove disposizioni per gli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia, con la seguente modificazione:

All'art. 1, 1° capoverso, è sostituito il seguente:

« A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto la riduzione attualmente vigente sugli estagli dovuti in natura e in denaro dagli esercenti ai proprietari o da subgabelloti o cottimisti generali ai gabelloti delle miniere di zolfo della Sicilia è elevata, fino al 31 dicembre 1935, al 60 per cento, a favore, rispettivamente, degli esercenti subgabelloti e cottimisti generali ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.